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Normativa Certificazione Energetica Lombardia

Elenco dei principali riferimenti normativi della regione Lombardia

Normativa Lombardia in materia di Certificazione Energetica

Il Quadro Normativo della Certificazione Energetica in Regione Lombardia è molto vasto. Il 27 dicembre 2006 viene deliberata, con la DGR VIII/3938 la procedura di calcolo da utilizzare per la Certificazione Energetica degli Edifici in attuazione della art. 29 della LR 26/2003 e dell’art. 25 della LR 24/2006 (che però non venne mai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale !!). Il 20 luglio 2007 viene pubblicata la DGR VIII/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs.192/2005 e degli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006.) che fa partire dal 1 settembre 2007 l’obbligo di certificazione. La DGR VIII/5018 viene successivamente modificata ed integrata dalla DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e dalla DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, che è entrata in vigore dal 26 ottobre 2009.

La DGR 8/8745 obbliga la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) nei casi di: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificio, ampliamento volumetrico superiore al 20% del volume lordo esistente, trasferimento a titolo oneroso riferito ad una o più unità immobiliari, edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico aventi superficie utile superiore a 1000 mq, accesso agli incentivi ed agevolazioni fiscali, contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari. Sono esonerate dagli obblighi di certificazione energetica le unità immobiliari prive dell’impianto di riscaldamento quali: box e autorimesse, cantine e locali adibiti a deposito, strutture temporanee autorizzate per non più di 6 mesi. L’obbligo di certificazione non si applica anche agli edifici dichiarati inagibili, nonchè quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.

Dal 2008 ad oggi ci sono state altre modifiche ed integrazioni alla DGR 5018/2017, attraverso la DGR 1811 del 31/05/2011, la DGR 2555 del 24.11.2011 e la DGR 4416 del 21/11/2012. In particolare a partire dal 15 gennaio 2014, con la DGR X/1216, l’ACE è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in recepimento alla normativa nazionale (D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013, che ha modificato i contenuti del DLgs 192/2005). La regione Lombardia, con la DGR 3868 del 17 luglio 2015 ha inoltre recepito i Decreti interministeriali del 26 giugno 2015, attuativi del D.Lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013, uniformando le disposizioni regionali per l’efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici al quadro normativo nazionale di riferimento. Infine con il Decreto 6480 del 30 luglio 2015 la regione Lombardia ha approvato le nuove "Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica", che attuano la DGR 17 luglio 2015 n. 3868, in recepimento dei Decreti interministeriali del 26 giugno 2015. Il decreto 18456/2019, pubblicato sul BURL del 4 gennaio 2020 della regione Lombardia è il nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici e sostituisce il precedente decreto 2456/2017. A seguire l’elenco di tutte le normative pubblicate dalla regione Lombardia in materia di certificazione energetica degli edifici dal 2003 ad oggi.

D.d.u.o. n. 18546 del 18 dicembre 2019

Aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8 marzo 2017 (Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2020). Il decreto sostituisce il precedente decreto 2456/2017. Le modifiche riguardano il punto 3.4 lettera g), 5.6, 6.14 lettera c) punto iii, 8.9, 12.12, 12.14, 17.2 lettera a), 17.4 e inseriti nuovi punti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.2, 12.15, 12.16, 12. 17, 12.18, 12.19], in Allegato B [paragrafo 3.1 al punto 5], in Allegato C [modifica al punto 4 la descrizione degli impianti FER] e in Allegato H [modifica paragrafo 1.4 e 5.2 con nuovo J.3]. Modificata anche la valutazione dei ponti termici per interventi di riqualificazione energetica in Allegato B (scarica normativa).

D.d.u.o. n. 2456 del 08/03/2017

Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12/01/2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’ attestato di prestazione energetica. In sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n° 6480/2015 e n° 224/2016, integra il D.d.u.o. 12/01/2017 n. 176. Sostituito dal D.d.u.o. 18 dicembre 2019 - n. 18546.

D.d.u.o. del 12/01/2017 n. 176

Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di Prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i Decreti n° 6480/2015 e n° 224/2016.

  • Allegato A - Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e al relativo Attestato di Prestazione Energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016 (scarica allegato A).
  • Allegato B - Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica (scarica allegato B)
  • Allegato C - Relazione tecnica (scarica allegato C)

D.G.R. 28 novembre 2016 - n. X/5900

Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della L.R. 24/2014.

Decreto n. 224 Del 18 gennaio 2016

Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30.7.2015 (scarica la normativa - scarica allegato alla normativa).

Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015

Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.G.R. 3868 del 17.7.2015 (scarica la normativa).

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE X/3868 del 17 luglio 2015

Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali del 26 giugno 2015 per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013 (scarica la normativa).

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 10 gennaio 2014 - X/1216

Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici (scarica la normativa).

COMUNICATO REGIONALE, 8 agosto 2013 (Attestato di Prestazione Energetica)

Disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in legge del Decreto 4 giugno 2013 n. 63 (scarica la normativa).

DELIBERAZIONE IX/3855 del 25 luglio 2012

La deliberazione nºIX/3855 posticipa l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore all’1/8/2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97. Delibera inoltre di mantenere per tutti gli altri impianti le scadenze previste dalla DGR n. 2601/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità per gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di esercitare le attribuzioni indicate al punto 3 della dgr n.3522/2012, conservando anche la facoltà di mantenere le scadenze originali (scarica la normativa).

DELIBERAZIONE IX/3522 del 23 maggio 2012

La deliberazione nºIX/3522 (scarica la normativa), modifica ed integra le disposizioni di cui al punto 10.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2601/2011, prevedendo di posticipare l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione alla data dell’1/8/2014 nei seguenti casi:

  • impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l’1/8/1997;
  • impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l’1/8/1997;
  • impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario;
Inoltre:
  • stabilisce che l’obbligo di installazione dei contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente possa essere derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, come da dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
  • demanda agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di cui al DPR 412/93 e succ. mod. ed integrazioni, la competenza a definire:
    1. le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga alle previsioni della dgr 2601/2011, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla l.r. 24/2006;
    2. la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l’allineamento di tutte le scadenze all’1.8.2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all’effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività;
  • di approvare l’allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che precisa le modalità di applicazione del punto 10.3 della propria deliberazione n.2601 del 30.11.2011, relativo agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale

DELIBERAZIONE IX/2601 del 30 novembre 2011

La deliberazione nºIX/2601 (scarica la normativa), "Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale", che sostituisce il documento approvato con d.g.r. 8355/2008, disciplina in particolare:

  • le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
  • i requisiti degli ispettori;
  • le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
  • la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
  • la definizione di controllo e manutenzione degli impianti termici;
  • la documentazione identificativa dell’impianto termico e le comunicazioni agli Enti Locali competenti;
  • i contributi per le Autorità competenti, determinandone l’entità del contributo in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
  • gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonchè di uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
  • le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;
  • le specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli Enti Locali competenti.

DELIBERAZIONE IX/2555 del 24 novembre 2011

La deliberazione nº IX/2555 disciplina l’efficienza energetica in edilizia - dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art.9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della l.r. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici (scarica la normativa).

DELIBERAZIONE IX/2554 del 24 novembre 2011

Con deliberazione nº IX/2554 del 24/11/2011 la Regione Lombardia ha emanato i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica. In data successiva a tale delibera, verrà approvata, attraverso decreto dirigenziale a modifica ed integrazione del decreto n. 14009/2009, la procedura operativa di dettaglio contente l’insieme dei parametri oggetto di accertamento (scarica la normativa - scarica la normativa allegato alla deliberazione).

DGR IX/1811 del 31 maggio 2011

Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici (scarica la normativa). È stata pubblicata sul BURL n. 23 del 7/06/2011 la nuova D.G.R. IX/1811 del 31/05/2011 della Regione Lombardia, che prevede la sostituzione del precedente modello di attestato di certificazione energetica allegato alla D.G.R. 8745/2008 con un nuovo modello. In particolare nel nuovo modello è stato eliminato il timbro per accettazione del Comune, con il relativo logo, in quanto l’attestato acquista efficacia con inserimento nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati, come previsto dall’art.25 comma 4 bis della l.r. 24/2006, a seguito della modifica introdotta con l’art. 17 comma 1, lettera f) della l.r. 3/2011, è stato inserito il Comune Catastale, al fine di identificare un immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune Amministrativo; è stato inserito, tra le possibili opzioni che il certificatore energetico può indicare per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, l’impianto di ventilazione meccanica.

LR n. 3 del 21 febbraio 2011

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative (scarica la normativa). L’articolo 17 della LR 3/2011 ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente). Una di queste modifiche prevede che a decorrere dal 1° settembre 2011, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l’inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.

DGR IX/335 del 28 luglio 2010

Certificazione energetica edifici pubblici: aggiornamento del termine finale (scarica la normativa).

Regolamento regionale n.7 del 15 febbraio 2010

Regolamento regionale per l’installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell’art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) (scarica la normativa).

LR n. 30 del 28 dicembre 2009

Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010 (scarica la normativa).

DDG n.14009 del 15.12.2009

Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della DGR 5018/2007 e successive modifiche (scarica la normativa).

Allegato del Decreto n.14009 del 15.12.2009

Procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche (scarica la normativa).

DDG 14006 del 15 dicembre 2009

Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 dell’11.06.2009 (scarica la normativa).

DDG n. 8554 del 19 agosto 2009

Precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 3, comma2 e comma 3 della legge regionale 16 luglio 2009, n.13 (scarica la normativa).

D.d.u.o. n. 7538 del 22 luglio 2009

Rettifica delle precisazioni approvate con Decreto 7148 del 13.07.2209, relative all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla DGR 8745 del 22.12.2008 (scarica la normativa).

LR n. 13 del 16 luglio 2009 ("Piano Casa")

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia (scarica la normativa). La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato. La regione Lombardia ha "costruito" questa legge, puntando su 4 priorità:

  • nuovi spazi per le famiglie;
  • recupero degli edifici abbandonati o degradati;
  • risparmio energetico;
  • riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Sono state stabilite le seguenti tipologie di intervento per le quali sarà possibile utilizzare i benefici previsti dalla legge:

  • Utilizzo del patrimonio edilizio esistente: è consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
    1. la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
    2. la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonchè per attività professionali.
    Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.
  • Ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti: all’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:
    1. uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
    2. diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data
    L’ampliamento di cui sopra è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
  • Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica

D.d.u.o. n. 7148 del 13 luglio 2009

Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con DGR n. 8745 del 22/12/2008 (scarica la normativa).

LR n. 10 del 29 giugno 2009

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse ecnonomico generale - Collegato ordinamentale (scarica la normativa).

D.d.u.o. n. 5796 del 11 giugno 2009

Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici (scarica la normativa). Con il DGR 5018/2007 del 26 giugno 2007 erano state approvate le "Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia", con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici. Le disposizioni contentenute nel DGR 5018/2007 sono state poi aggiornate con il DGR 5773/2007, dando atto che la procedura di calcolo, descritta nell’Allegato E della DGR 5018/2007, sarebbe stata aggiornata con Decreto del Dirigente Competente, perchè riguardava prescirizioni tecniche che non attenevano alla competenza della Giunta. Il Decreto Dirigenziale n. 15833 del 13/12/2007 ha provveduto ad aggiornare il suddetto "Allegato E"m relativo alla procedura di calcolo. Con il DGR 8745/2008 si è provveduto ad aggiornare le disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, senza intervenire sull’Allegato E, il cui testo restava conforme al Decreto 15833/2007. Il D.d.u.o. n. 5796/2009 aggiorna la procedura di calcolo per la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica, approvando il documento allegato al presente provvedimento in sostituzione dell’Allegato E del decreto m. 15833 del 13/12/2007. La nuova procedura di calcolo è entrata in vigore dal 26 ottobre 2009.

D.d.u.o. n. 4648 del 12 maggio 2009

Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici ai sensi della DGR 5018/2007 e s.m.i. i professionisti già accreditati da altre Regioni, Provincie Autonome e Paesi appartenenti all’UE (scarica la normativa).

D.d.u.o. n. 2598 del 18 marzo 2009

Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici, in riferimento alla DGR 5018/2007 (scarica la normativa).

Allegato A - D.d.u.o. n. 2055 del 3 marzo 2009

Controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della DGR 5018/2007 e successive modifiche (scarica la normativa).

D.d.u.o. n. 2055 del 3 marzo 2009

Approvazione modalità per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della DGR 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni (scarica la normativa).

DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008

Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici (scarica la normativa). La D.G.R. 8745/2008 aggiorna le "Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia" approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 5773/2007. La delibera recepisce alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2008 ed osservazioni giunte da vari operatori nel corso dell’ultimo anno. È composta da 19 articoli e 4 allegati. In particolare gli articoli 5,6 e 7 sono relativi ai requisiti di prestazione energetica minimi dell’involucro, degli impianti per la climatizzazione invernale + ACS, e del sistema edificio/impianto. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici nel caso di:

  • progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
  • opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
  • certificazione energetica.
Principali novità introdotte:
  • Introduce ulteriori definizioni e precisazioni nella terminologia di riferimento.
  • Fornisce criteri di buona pratica per la progettazione e la costruzione degli edifici (orientamento e la relativa distribuzione delle unità immobiliari e dei singoli locali interni; la corretta distribuzione e orientamento delle superifici trasparenti al fine di ottimizzare gli apporti solari diretti nel periodo invernale, il controllo dell’irraggiamento nel periodo estivo e ottenere un adeguato livello di illuminazione naturale; isolamento dell’involucro edilizio; l’impiego di fonti rinnovabili...).
  • L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici: diventa obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell’impianto termico o nel recupero di sottotetti a scopo residenziali. Viene inoltre confermata l’obbligatorietà di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica all’atto di compravendita anche di singole unità immobiliari (a partire dal 1 luglio 2009).
  • Vengono introdotte prescrizioni sulle prestazioni estive dei componenti, tra cui l’attestazione dell’efficacia dei sistemi schermanti e la prescrizione sulla massa superficiale e sulla trasmittanza periodica delle strutture verticali (ad eccezione di quelle a nord) e di quelle orizzontali e inclinate.
  • Viene ribadito l’obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili.
  • La Targa Energetica non è più obbligatoria, ma potrà eesere richiesta facoltativamente dal soggetto certificatore. La produzione della targa sarà inoltre a carico dell’Organismo Regionale e non più del Comune.

D.d.u.o. n. 8935 del 7 agosto 2008

Approvazione della circolare relativa all’applicazione della L.R. 26/1995 e al rapporto con l’art. 11 del D.Lgs. 115/2008 (scarica la normativa).

LR n. 33 del 28 dicembre 2007

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008 (scarica la normativa).

D.d.u.o. n. 16381 del 27 dicembre 2007

Approvazione della circolare relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili oggetto di incentivi o agevolazioni (scarica la normativa).

D.d.u.o. 15883 del 13 dicembre 2007

Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l’attestato di certificazione energetica degli edifici, previsto con DGR 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni (scarica la normativa).

DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007

Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla DGR n.5018/2007 (scarica la normativa).

DGR VIII/5018 del 26 giugno 2007

Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs.192/2005 e degli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006 (scarica la normativa). Le disposizioni contenute nel presente dispositivo sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.

Tale delibera è stato modificata e integrata dalla DGR VIII/5773 del 31/10/2007 e dalla DGR VIII/8745 del 22/12/2008.

DGR VIII/3938 del 27 dicembre 2006

Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno di energia degli edifici, in attuazione all’art. 29 della L.R. 26/2003 e dell’art. 25 della L.R. 24/2006. Non è mai stata pubblicata sul B.U.R.L..

LR n. 24 del 11 dicembre 2006

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente (scarica la normativa). La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 ("Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente"), nonchè delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 ("Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli osidi di azoto, le particelle e il piombo"), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 ("Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nell’aria), in applicazione delle norme statali di recepimanto e prendendo a riferimento il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In particolare, l’articolo 9 ("Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile") e l’articolo 25 ("Certificazione e Diagnosi Energetica"), attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE e del D.Lgs. 192/05, la competenza per:

  • dettare norme per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore (art. 9,lettera a);
  • definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del bisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l’altro, delle diverse destinazioni d’uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico degli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati (art. 25, comma 1).

LR n. 39 del 21 dicembre 2004

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti (scarica la normativa)

LR n. 26 del 12 dicembre 2003

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorese idriche (scarica la normativa)

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale della regione Lombardia, relativo alla certificazione energetica, al seguente link: CENED

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