Certificazione Energetica degli Edifici
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
La normativa nazionale DLgs 192/2005, riveduta e corretta dal Decreto Legislativo 311/2006, dice testualmente che la certificazione energetica degli edifici è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del DLgs 192/2005 per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Certificare dal punto di vista energetico un edifico significa inoltre classificarlo sulla base di una classe di indicatori predefinita, che definiscono le prestazioni energetiche dell’edificio stesso (sistema involucro/impianto). Tali indicatori vengono riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Passaggio da ACE ad APE
Fino al 4 luglio 2013 il documento che attestava le prestazioni energetiche invernali di un edificio era l’ACE o Attestato di Certificazione Energetica. Con l’entrata in vigore del DL 63/2013 si è passati all’Attestato di Prestazione Energetica (APE). La procedura di calcolo è rimasta però uguale, senza quindi modifiche significative al contenuto dell’APE. Dal 1º ottobre 2015 (inzialmente era previsto il 1º luglio) le cose cambieranno. Arriverà il nuovo APE, unico per tutto il territorio nazionale, che conterrà la prestazione energetica globale dell’edificio, con il numero di classi energetiche che passerà dalle attuali 7 a 10 (A4 la migliore e G la peggiore).
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’APE è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata associando all’edificio stesso una specifica classe energetica (da A4 a G). La classe energetica più alta (A+) individua un edificio con consumi ridotti, un miglior comfort e minori emissioni di CO2. L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici è idoneo se redatto ed asseverato da un certificatore energetico estraneo alla proprietà, alla progettazione, alla realizzazione e/o gestione dell’edificio e registrato nel catasto energetico regionale. Tale documento ha validità 10 anni, a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico, e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che vada a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o ad un cambio di destinazione d’uso.
Contenuti dell’APE
La principale informazione riportata nell’Attestato di Prestazione Energetica è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH). Tale indicatore, sulla base delle caratteristiche costruttive dell’involucro e del tipo di impianto installato, determina la classe energetica dell’edificio. Sull’ APE viene riportata una scala con 8 colori diversi (il verde indica un basso fabbisogno energetico, mentre il rosso un alto fabbisogno), che permette di valutare immediatamente il consumo energetico di un edificio. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’EPH di un edificio è univoca e basata su una metodologia standardizzata, in modo da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio. Nell’Attestato di Prestazione Energetica sono presenti anche altre informazioni, quali i dati del proprietario, il numero di protocollo univoco assegnato dal catasto energetico ad ogni pratica di certificazione energetica, i dati del soggetto certificatore, i dati catastali dell’immobile, i dati dell’edificio, la classe energetica dell’edificio (da A4 a G), gli indicatori di prestazione energetica, le specifiche dell’impianto termico ed i possibili interventi migliorativi del sistema edificio/impianto termico riportati all’interno dell’APE dal soggetto certificatore.
Quando occorre produrre l’APE?
L’APE deve essere redatto nei seguenti casi:
- obbligatorio in caso di compravendita o contratti di locazione, di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi (perfezionati a partire dal 1° luglio 2010) o rinnovati (contratti che hanno subito un rinnovo espresso o tacito a partire dal 1° luglio 2010). Prima del passaggio di proprietà dell’immobile il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Nel contratto di vendita va inserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato di Prestazione Energetica. Tale documento deve inoltre essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05);
- nel caso di trasferimento a titolo gratuito (donazione), anche se non è obbligatorio in questo caso inserire la clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto la documentazione completa;
- obbligatorio nel caso di ristrutturazione importante che coinvolga oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio;
- dal 1º gennaio 2012 c’è l’obbligo di inserire negli annunci immobiliari l’indice di prestazione energetica (ed in Lombardia anche la classe energetica). Tale valore si ricava dall’attestato di certificazione energetica. Per cui prima di mettere in vendita od in locazione una unità immobiliare, deve essere prodotto il certificato energetico;
- edifici pubblici ed aperti al pubblico, con superficie maggiore di 500 mq devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio. Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Per maggiori informazioni potete scaricare anche il seguente documento Certificazione Energetica degli Edifici.
Se ritenete utile il contenuto di questa pagina condividetelo su Facebook o Twitter.
Tweet