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CHE COS’È L’APE?

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata utilizzando una specifica classe energetica (da A4 a G).

L’APE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi: compravendita, affitto e donazione di edifici o singole unità immobiliari; annunci di vendita o affitto; edifici di nuova costruzione al termine dei lavori; riqualificazione energetica; ristrutturazioni importanti.

QUANDO NON SI DEVE FARE L’APE?

L’APE non è obbligatorio nei seguenti casi: edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi; i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale"; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi non riscaldati.

E SE L’IMMOBILE È DOTATO DI ACE?

Se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (durata 10 anni), rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l’immobile di APE fino alla scadenza o eventuale aggiornamento dell’ACE.

CHI RILASCIA L’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un soggetto accreditato chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.

Certificatore Energetico

Professionista abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Certificatore Energetico - Professionista abilitato al rilascio dell’APE

Il certificatore energetico o soggetto certificatore può essere o un singolo esperto indipendente e qualificato in materia energetica oppure un ente di certificazione, che a sua volta delega le attività di certificazione a professionisti abilitati. La figura del certificatore energetica è stata specificata nel decreto n. 75 del 2013 di attuazione dell’art. 4 , comma 1, lettera C) del DLgs 192/2005 e s.m., dove sono indicati i criteri per assicurarne l’accreditamento e l’indipendenza. Per poter operare come certificatori energetici occorre essere iscritti al rispettivo albo professionale, essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti ed in possesso di una laurea in ingegneria, architettura, scienza e ingegneria dei materiali, scienze forestali, scienze e tecnologie agrarie, o diplomi di istruzioni tecnica nei settori tecnologici di indirizzo C1 e C3, C9 e C8. Tuttavia, anche nel caso non si abbiamo questi reqisiti, è possibile diventare certificatore energetico dopo aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l’esame finale. Al termine del percorso il professionista abilitato dovrà iscriversi ad un albo dei certificatori organizzato e normato dalle leggi attuative regionali. Per la Lombardia il portale dedicato ai professionisti è il sito del CENED (Servizi per i professionisti).

Ruolo e funzione del certificatore energetico

Il Certificatore Energetico raccoglie e verifica, mediante sopralluogo obbligatorio, i dati relativi all’edificio o all’unità immobiliare da certificare: involucro (superfici opache e trasparenti), impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e eventuali fonti energetiche rinnovabili. Tutte le informazioni acquisite vengono elaborate seguendo le procedure regionali/nazionali utilizzando un software di calcolo. Il certificatore energetico deve anche inserire indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica (es. sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a condensazione, utilizzo di serramenti performanti, isolamento termico involucro,..). Infine produce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) della singola unità immobiliare o dell’edificio inviandolo al Catasto Energetico e rilasciando l’APE con firma digitale al committente. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica ex art. 28, legge n. 10/1991.

In quali casi il certificatore energetico non può certificare?

Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:

  • Progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
  • Costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
  • Amministrazione dell’edificio;
  • Fornitura di energia per l’edificio;
  • Gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
  • Connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • Connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Connesse alla funzione di direzione lavori.

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