Terzo decreto attuativo DLgs 192/2005
Nuovo regolamento che fissa titoli e requisiti dei certificatori energetici
È finalmente in dirittura d’arrivo il Decreto Attuativo che fissa i titoli ed i requisiti dei certificatori energetici, così come era indicato nel DLgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006). Il terzo decreto attuativo sarà discusso nel Consiglio dei Ministri del 15 febbraio corrente anno. Quest’ultimo decreto attuativo va ad aggiungersi ai precedenti 2: il DPR 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e il DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Nel terzo decreto attuativo vengono individuate le figure professionali, gli enti e le società che possono svolgere sul territorio nazionale l’attività per la produzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE):
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria che liberi professionisti. I tecnici abilitati (o certificatori energetici) devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario. Inoltre è obbligatoria l’iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell&rsquo,energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- le società di servizi energetici (ESCO), sempre che svolgano l’attività con un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
Corsi di Formazione Certificatori Energetici
Per ottenere l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici i tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione della durata minima di 64 ore (8 Moduli formativi i cui contenuti sono indicati nell Allegato 1 al decreto). Tali corsi saranno svolti, a livello nazionale, da Università, da Organismi ed Enti di ricerca e da Ordini e Collegi professionali. A livello regionale, i corsi saranno svolti direttamente dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica, autorizzati dalle Regioni. Sono esonerati dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione per certificatori energetici, tutti i tecnici, iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito copra tutte le competenze richieste. Ogni certificatore, nel caso di conflitti di interessi con progettisti, costruttori, fornitori di materiale per l’opera in corso, non potrà redarre l’Attestato di Certificazione Energetica. Se lo facesse commeterebbe un reato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale.
Recepimento del nuovo decreto attuativo
Tutte le Regioni e Province autonome che hanno già autonomamente legiferato in materia energetica dovranno adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale. Tutte le altre regioni applicheranno direttamente il nuovo decreto.
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