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PORTALE Ve.Net.energia-edifici

La Regione del Veneto con DGRV 8 febbraio 2011, n. 121 ha istituito il Registro Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (A.P.E.) e messo a disposizione dei soggetti certificatori la sezione Ve.Net.energia-edifici del portale regionale, allo scopo di implementare il registro informatico per l’archiviazione e gestione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

L’APE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi: compravendita, affitto e donazione di edifici o singole unità immobiliari; annunci di vendita o affitto; edifici di nuova costruzione al termine dei lavori; riqualificazione energetica; ristrutturazioni importanti.

QUANDO NON SI DEVE FARE L’APE?

L’APE non è obbligatorio nei seguenti casi: edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi; i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale"; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi non riscaldati.

E SE L’IMMOBILE È DOTATO DI ACE?

Se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (durata 10 anni), rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l’immobile di APE fino alla scadenza o eventuale aggiornamento dell’ACE.

CHI RILASCIA L’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un soggetto accreditato chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.

Registro certificati energetici in Veneto

Istituito registro regionale informatizzato dei certificati energetici

Registro certificati energetici in Veneto

Il DLgs 192/2005 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia) e il DLgs 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia hanno disposto a livello nazionale l’obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, edifici in ristrutturazione o soggetti a compravendita tra privati, nei modelli previsti dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici (DM 26/06/2009). I punti 8 e 9 dell’allegato A delle Linee Guida obbligano il soggetto certificatore a trasmettere copia del certificato energetico alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione. L’articolo 10 del DLgs 192/2005 obbliga le regioni alle seguenti attività:

  1. raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
  2. monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
  3. valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
  4. valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
  5. studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
  6. studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia del settore civile;
  7. analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
  8. proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile.
  9. inviare i risultati di cui ai punti precedenti al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonchè alla Conferenza Unificata.

Software VE.NET.energia

La creazione di una procedura di gestione di tutte le problematiche connesse all’assolvimento di tale obblighi, che vanno ad impattare non solo sulla Regione Veneto ma anche sui soggetti certificatori e proprietari degli edifici che obbligatoriamente devono essere certificati, è diventata dunque prioritaria. La Regione Veneto, con la DGR n. 121 del 08 febbraio 2011, ha fatto un passo importante nella direzione di riconsiderare la procedura di registrazione degli attestati di certificazione energetica, mediante l’utilizzo di un nuovo applicativo informatico, VE.NET.energia, la cui attuazione, all’interno del più ampio sistema di gestione documentale della Regione del Veneto, permetterà da un lato, di instaurare una modalità veloce di interazione pubblico/privato, dall’altro di rendere più efficiente il lavoro degli operatori del settore e del personale della Regione.

A tale scopo, con la DGR 121/2011, è stato deliberato:

  1. di istituire il Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, cui sono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni trasmesse alla Regione, secondo le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la cui tenuta rientra tra le competenze della U.P. Energia;
  2. di approvare il documento - Studio per la realizzazione di VE.NET.energia Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica predisposto dalla Direzione Affari Generali di concerto con la Direzione Sistema Informatico e l’U.P. Energia, allegato A che delinea le caratteristiche giuridico funzionali dell’ applicativo informatico espressamente dedicato alla gestione del Registro stesso;
  3. di dare atto che detto Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, si configura quale sistema di registrazione particolare afferente al sistema di gestione documentale regionale, nel quale si inserisce senza soluzione di continuità, condividendone le caratteristiche di accesso, di tracciabilità e di unitarietà a garanzia dell’omogeneità di trattamento, archiviazione e conservazione dei documenti e delle informazioni;
  4. di demandare a specifici atti dei Dirigenti delle Strutture competenti, per gli aspetti di relativa pertinenza, l’attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, da attuarsi, previa individuazione di adeguate risorse finanziarie, nella direzione operativa di una sempre maggior semplificazione dei rapporti cittadino/pubblica amministrazione e di un potenziamento dei servizi telematici offerti dalla Regione del Veneto al territorio;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Aggiornamento Portale Ve.Net Energia 2015

Con DGRV 28 settembre 2015, n.1258 la Regione del Veneto ha emanato le disposizioni attuative dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in vigore dal 1 ottobre 2015, data dalla quale deve essere utilizzato il nuovo modello di attestato (APE 2015). Il soggetto certificatore accreditato all’utilizzo di Ve.Net.energia-edifici accede all’applicativo, compila on line il modello APE in tutte le sezioni che lo compongono, lo firma digitalmente e lo trasmette. Successivamente estrae copia dell’APE, registrato in Ve.Net.energia-edifici, che consegna al committente entro 15 giorni dalla data di emissione assegnata automaticamente dal sistema. Ve.Net.energia-edifici fornisce un valido strumento di supporto all’attività di certificazione svolta dai professionisti, semplifica il rapporto tra l’utenza e l’amministrazione dematerializzando i documenti, nel rispetto degli obblighi del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), nonche consente di monitorare i consumi energetici degli edifici presenti sul territorio regionale.

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