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CHE COS’È L’APE?

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata utilizzando una specifica classe energetica (da A4 a G).

L’APE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi: compravendita, affitto e donazione di edifici o singole unità immobiliari; annunci di vendita o affitto; edifici di nuova costruzione al termine dei lavori; riqualificazione energetica; ristrutturazioni importanti.

QUANDO NON SI DEVE FARE L’APE?

L’APE non è obbligatorio nei seguenti casi: edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi; i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale"; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi non riscaldati.

CHI RILASCIA L’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un soggetto accreditato chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.

Annunci commerciali per vendita o locazione degli immobili

Obbligo di dichiarare prestazioni energetiche e la classe energetica

Obbligo APE per annunci commerciali

Dal 1º gennaio 2012 è scattato l’obbligo di indicare negli annunci commerciali la prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la classe energetica per gli immobili esistenti in vendita o in locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci, sia di privati che di soggetti giuridici (ad esempio agenzie immobiliari), che vengono pubblicati su giornali, volantini, siti web o pubblicizzati attraverso radio e tv. Nello specifico la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013. Sia la classe energetica che la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o kWh/m3 per immobili o singole unità abitative con destinazione d’uso commerciale), sono riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto da un professionista accreditato dalla Regione come soggetto certificatore. Ricordo che la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica è di 10 anni e dovrà essere aggiornato alla scadenza naturale oppure nel caso in cui l’edificio o l’unità immobiliare subisca interventi che comportino la modifica della prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso. La validità dell’APE è legata anche ai controlli della caldaia. Nel caso di assenza del libretto o di controlli non effettuati, la sua validità sarà limitata all’anno in corso.

Cosa dice la normativa?

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea) ha sancito l’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica e la classe dell’immobile negli annunci e nelle pubblicità di vendita o locazione di immobili. Il testo di legge dice esattamente: nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.

Sanzioni previste in caso di inadempienze agli obblighi di legge

Nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni sull’obbligo di inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione di immobili la classe e l’indice di prestazione energetica, si può incorrere in una sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3000 €, così come inserito nel decreto 63/2013, modificato il D.Lgs 192/05 (art.15). I controlli e l’accertamento della violazione sono a carico del Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto dell’annuncio.

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