Guida al Superbonus 110%
Incentivi fiscali per efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico
Il Decreto Rilancio (D.Lgs. 19/05/2020, n.34), convertito in legge attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficile ed entrato in vigore il 19 luglio 2020, ha aumentato al 110% (Superbonus) lo sgravio fiscale di detrazione delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022, nel caso di interventi in ambito di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove regole si sommano a quelle già esistenti relative al recupero del patrimonio edilizio (SismaBonus) e alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e possono essere applicate, permettendovi di accedere alla detrazione del 110%, se gli interventi effettuati fanno ottenere il doppio salto di classe energetica da dimostrare tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE) eseguito sia ante che post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il bonus 110% nasce quindi come potenziamento di ecobonus e sismabonus. Qualora non fosse possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche (ad esempio il mio immobile è in classe A3), per ottenere la detrazione sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta.
Nuove scadenze superbonus 110%
Il Decreto legge n.59 del 2021 ha introdotto nuove scadenze per il superbonus 110%. In particolare, per quanto riguarda i lavori effettuati dai privati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, il termine ultimo slitta al 31 dicembre 2022, a patto di aver completato, entro il 30 giugno 2022, almeno il 60% dei lavori di riqualificazione. Per i proprietari di case singole e indipendenti, invece il termine ultimo è fissato al 30/6/2022. Per i condomini, la nuova scadenza è stata portata al 31 dicembre 2022, senza vincoli sullo stato di avanzamento dei lavori. Per le case popolari (IACP) la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Infine per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche la scadenza rimane al 30/6/2022.
Suddivisione della detrazione negli anni
Nel caso in cui (per mia esperienza molto raro) si abbia a disposizione un capitale da investire e non si opti per la cessione del credito al fornitore (vedi paragrafo successivo), la suddivisione della detrazione negli anni cambia in base al momento in cui vengono sostenute le spese. In particolare
- per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare, da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori;
- per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare, da recuperare a partire dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi;
- per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti sulla singola unità immobiliare o dai condomini sull’edificio condominiale, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece, se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Per ottenere la detrazione 110% si deve pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
Importante ricordare che, a prescindere dalla data della fattura, le spese si considerano sostenute nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento.
Modalità di pagamento con Sconto in Fattura o Cessione del Credito
Una importante novità introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione diretta IRPEF o IRES, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi (in altre parole, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi nè essere chiesta a rimborso), per un contributo anticipato sotto forma di sconto immediato in fattura dai fornitori di importo massimo pari alla spesa da sostenere, oppure optare per la cessione del credito anche ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione a cui si ha diritto. La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Occorre inoltre sottolineare il fatto che per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonchè dai CAF. La documentazione da presentare per ottenere il visto comprende: la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora;
- l’Asseverazione Tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali. L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione è a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Una copia dell’Asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020.
Chi può usufruire della detrazione 110%?
Possono usufruire del Superbonus 110% i seguenti soggetti:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (al massimo su due unità immobiliari, oltre agli interventi sulle parti comuni), che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Le persone fisiche ne possono usufruire per abitazioni in condominio (prima e seconda casa) ed abitazioni indipendenti (solo prima casa);
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili assegnati ai propri soci;
- gli Enti del Terzo Settore, ossia Onlus e associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
In cosa consiste l’agevolazione fiscale?
Il Superbonus 110% consiste in uno sgravio fiscale che viene concesso per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi. In particolare, il Superbonus, spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su:
- parti comuni di edifici residenziali in condomìnio;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari (ad esempio villette a schiera) e relative pertinenze, nonchè su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
- su immobili collabenti (accatasto come rudere) dotati però di un impianto di riscaldamento, che possono essere vecchi camini, anche non funzionanti o stufe a pellet che servivano a riscaldare l’ambiente.
Sono stati escluse dalla detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali di maggior pregio: A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
È importante sottolineare che per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonchè per gli interventi antisismici.
Interventi trainanti e trainati
Nel Decreto Rilancio sono stati inserite 2 categorie di interventi: trainanti e trainati.
Interventi trainanti
- isolamento termico dell’involucro (pareti esterne, coperture orizzontali, pavimenti, tetti inclinati) degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o pù accessi autonomi dall’esterno;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento (pompe di calore reversibili) e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Tali impianti devono essere dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus).
Interventi trainati
- di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento(cfr. Tabella n. 1);
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, che favoriscano la mobilità sia all’interno o all’esterno della propria abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità o persone con più di 65 anni.
Limiti di spesa per i diversi interventi
Vediamo quali sono i limiti di spesa per i diversi interventi, partendo da quelli relativi all’isolamento termico. Per tali interventi il Superbonus 110% prevede i seguenti limiti di spesa:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari con accesso autonomo all’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione, di emissione e di regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).
Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono previsti fino a 30.000 euro di spesa per singola unità immobiliare.Per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, si ha diritto al Superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache (cappotto termico) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e che permettano di ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici il limite di spesa è pari a 48.000 euro e comunque non oltre 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, il tetto massimo di spesa è pari a 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Tale limite diventa 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino pi’ di otto colonnine.
Documenti Agenzia dell’Entrate sul SuperBonus 110%
Per maggiori informazioni potete scaricare la seguente documentazione dal sito dell’Agenzia dell’Entrate. Nella Guida al Superbonus 110% sono riportate (da pagina 19) anche le tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisismici (Tabella n. 2), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonchè gli interventi ammessi al Superbonus (Tabella n. 4):
- Guida Agenzia Entrate Superbonus 110%
- FAQ sull’agevolazione Suberbonus 110%
- Circolare n. 24/E
- Provvedimento dell’8 agosto
Il nostro servizio "Chiavi in mano"
Al fine di portare avanti le pratiche 110% sono stati fatti accordi con partners/general contractor che permettono di garantire a tutti i privati, ove ce ne siano le condizioni, l’accesso al Superbonus così come previsto dalla normativa di legge, prendendosi in carico tutto l’iter necessario all’ottenimento dello stesso. La complessità della procedura per ottenere il 110% sconsiglia il "fai da te". Diverse sono le figure professionali che entrano in gioco e che devono essere retribuite per il lavoro svolto (lavoro detraibile al 110% insieme al resto solo se si fanno po gli interventi):
- termotecnico specializzato che redige l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre-intervento per una valutazione della classe energetica dell’immobile su cui si vuole intervenire. Il termotecnico indicherà anche gli interventi che saranno necessari per ottenere il miglioramento delle due classi energetiche. Questo professionista può fornire anche l’APE post-intervento;
- esperto fiscale, che possa valutare il tuo diritto ad ottenere o meno la detrazione. Ad esempio nel caso di incapienza fiscale l’unica opportunità che hai è quella di cedere la detrazione;
- tecnico (ingegnere, architetto, geometra,..) per seguire i lavori e che coordinerà tutti gli interventi, partendo dalla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di intervento, alla predisposizione di tutte le concessioni, autorizzazioni e comunicazioni eventualmente necessarie all’avvio del cantiere;
- tecnico asseveratore che deve preparare l’asseverazione a fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori.
Se volete inviarci una richiesta di informazioni potete cliccare sul seguente link: accesso a Superbonus 110%.
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