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CHE COS’È L’APE?

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata utilizzando una specifica classe energetica (da A4 a G).

L’APE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi: compravendita, affitto e donazione di edifici o singole unità immobiliari; annunci di vendita o affitto; edifici di nuova costruzione al termine dei lavori; riqualificazione energetica; ristrutturazioni importanti.

QUANDO NON SI DEVE FARE L’APE?

L’APE non è obbligatorio nei seguenti casi: edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi; i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale"; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi non riscaldati.

E SE L’IMMOBILE È DOTATO DI ACE?

Se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (durata 10 anni), rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l’immobile di APE fino alla scadenza o eventuale aggiornamento dell’ACE.

CHI RILASCIA L’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un soggetto accreditato chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.

Da ACE a APE

Il passaggio da ACE a APE è previsto nel Decreto Legge 63/2013

Passaggio da ACE a APE

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sostituirà ben presto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). È quanto prevede il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale"), già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 05-06-2013, che ci porterà verso il pieno recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE. Il provvedimento è stato emanato per porre rimedio alla procedura di infrazione in materia di certificazione energetica e informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni. Il nuovo attestato entrerà in vigore solo nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico avrà definito le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (Direttiva Europea 31/2010) ed adeguato le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Fino all’emanazione dei Decreti Ministeriali che fisseranno i nuovi criteri di calcolo (entro gennaio 2014) sarà possibile redigere l’Attestato seguendo le precedenti istruzioni tecniche.

Differenze tra ACE e APE

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica si differenzia dal precedente Attestato di Certificazione Energetica soprattutto in termini di contentuti e di quantità di informazioni contenute. Il nuovo attestato permetterà di meglio comprendere quali siano gli interventi da effettuare al fine di migliorare la prestazione energetica degli edifici e di conseguenza aumentare il risparmio energetico ottenibile.

La validità dell’APE cambia?

Come per l’ACE anche l’APE avrà validità 10 anni a partire dalla data di protocollazione e dovrà essere aggiornato in caso di interventi di riqualificazione energetica che ne modifichino le prestazioni energetiche. Vale però la pena di ricordare che, a differenza del "vecchio" ACE, l’Attestato di Prestazione Energetica perde la sua validità se non viene regolarmente effettuata la revisione periodica degli impianti termici, così come previsto dalla attuale legge. Il nuovo articolo 6 del D.Lgs.192/2005 indica infatti che "la validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonchè i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica".

A chi rivolgersi per la redazione dell’APE?

Come per l’ACE, occorrerà rivolgersi ad esperti qualificati ed indipendenti (certificatore energetico) che provvederanno a redarre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) attraverso modalità che verranno definite attraverso successivi provvedimenti. Fino a quando non saranno emanati i nuovi criteri guida per il calcolo delle prestazioni energetiche, rimarranno quindi valide per la redazione dell’APE le stesse istruzioni valide per l’Attestato di Certificazione Energetica, definite dal DPR 59/2009 e dalla norma UNI/TS 11300.

Obbligo di redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti esistenti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario. In caso di vendita o locazione l’acquirente o il conduttore devono ricevere l’attestato e darne atto nel contratto. Inoltre risulta essere obbligatorio nel caso di:

  • lavori di nuova costruzione ed interventi importanti sull’esistente (lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, di risanamento conservativo su oltre il 25% della suerficie dell’involucro dell’intero edificio)
  • annunci commerciali di vendita e locazione che dovranno riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica;
  • rinnovamento e stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici
Per gli edifici pubblici, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dall’emanazione del decreto. Nel caso di edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, vi è l’obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica.Infine a partire dal 9 luglio 2015 tale obbligo scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

Per maggiori informazioni potete scaricare anche il seguente documento Certificazione Energetica degli Edifici.

Quando non c’è l’obbligo di redigere l’APE ?

Viene meno l’obbligo di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a luoghi di culto;
  • fabbricati agricoli non adibiti a residenza, senza impianti di climatizzazione;
  • capanni per gli attrezzi, piscine, gazebo,..;
  • fabbricati privi delle parti di involucro edilizio;
  • fabbricati "al rustico" ovvero senza serramenti, rifiniture ed impianti tecnologici:
  • fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
  • garage, autorimesse, depositi auto, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.;
  • ruderi e fabbricati abbandonati;
  • fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo.

Cosa devo fare se esiste già un’ACE in corso di validità?

Non preoccupatevi. In questo caso l’Attestato di Certificazione Energetica esistente mantiene la sua validità fino alla sua naturale scadenza (10 anni) e non vi è l’obbligo di dotarsi di APE.

Sono previste Sanzioni?

Sono previste sanzioni sia a carico del proprietario dell’immobile (ammenda da 3.000 a 18.000 Euro nel caso non rispetti l’obbligo di redazione dell’APE) che del professionista (ammenda da 700 a 4.200 euro) che non rediga l’Attestato di Prestazione Energetica secondo i criteri previsti dalla nuova legge.

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