Quarto Conto Energia
Pubblicata bozza Quarto Conto Energia
Il 20 aprile 2011 è stata pubblicata la bozza del Quarto Conto Energia (che sostituisce il Terzo Conto Energia) con le nuove tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in funzione a partire dal 1 settembre 2011. L’articolo 3 del presente decreto ha fissato l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare in 8000 MW entro il 2020. Il tetto della potenza elettrica cumulativa a cui possono essere applicate le tariffe incentivanti è di 3.000 MW, a cui si sommano 200 MW per gli impianti fotovoltaici integrati e 150 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. L’articolo 4 regola la cumubilità degli incentivi. Nel dettaglio le tariffe incentivanti sono cumulabili con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico:
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;
- contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonchè su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purchè il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
- finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
Tariffe incentivanti Impianti Solari Fotovoltaici (Titolo II)
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
- persone fisiche
- persone giuridiche
- soggetti pubblici
- condomini di edifici
Gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013 avranno diritto alle tariffe incentivanti previste alla colonna C decurtate del 6% all’anno con arrotondamento alla terza cifra decimale. La tariffa individuata sulla base della tabella A è riconosciuta per un periodo di 20 a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti di base, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia. Per accedere a tale premio occorre:
- dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all’immobile su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico, con indicazioni su possibili inteventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare
- successivamente all’entrata in servizio dell’impianto bisogna effettuare gli interventi miglioratici che permettano di ridurre di almeno il 10% i consumi energetici abbinati sia estivi che invernali
- dotarsi di un nuovo attestato di certificazione energetica che dimostri che si è ottenuta effettivamente una riduzione dei consumi energetici di cui al punto precedente.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, cioè che abbiano ottenuto il titolo edilizio in data successiva all’entrata in vigore di questo decreto, il premio consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi stabiliti dal DPR 59/2009. Tale miglioramento deve essere dimostrato sempre mediante l’Attestato di Certificazione Energetica.
Tariffe incentivanti Impianti Fotovoltaici Integrati con caratteristiche innovative (Titolo III)
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
- persone fisiche
- persone giuridiche
- soggetti pubblici
- condomini di edifici
Gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013 avranno diritto alle tariffe incentivanti previste nella tabella decurtate del 2% all’anno con arrotondamento alla terza cifra decimale. La tariffa individuata sulla base della tabella A è riconosciuta per un periodo di 20 a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Tariffe incentivanti Impianti Fotovoltaici a concentrazione (Titolo IV)
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
- persone giuridiche
- soggetti pubblici
Per ulteriori approfondimenti potete scaricare la [Bozza Quarto Conto Energia].
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